PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge si applica alle organizzazioni sindacali dei quadri di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni, e dei vicedirigenti di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Comitato economico e sociale europeo che non beneficiano delle disposizioni della legge 18 novembre 1977, n. 902.
      2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammesse al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari correnti e ordinari o degli oneri finanziari straordinari, definiti ai sensi dell'articolo 2, da esse sostenute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
      3. Ai fini della presente legge, le categorie professionali di cui al comma 1 sono denominate «professionalità medio-alte».

Art. 2.

      1. Per oneri finanziari correnti e ordinari si intendono le spese di locazione, del personale, per attività negoziale, convegnistica e formativa, nonché gli acquisti di mezzi e di strumenti necessari al funzionamento dell'attività con particolare riferimento ai supporti informatici.
      2. Per oneri finanziari straordinari si intendono le spese sostenute per:

          a) indagini e interventi di mercato nel settore delle professionalità medio-alte;

          b) azioni e consulenze a tutela della professionalità, della personalità e dell'occupazione delle professionalità medio-alte all'interno delle aziende e delle amministrazioni;

 

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          c) progetti formativi anche in collaborazione con imprese, associazioni, scuole e università;

          d) costituzione e avviamento di centri arbitrali o di certificazione lavorativa per la prevenzione e la risoluzione delle controversie di lavoro nel settore delle professionalità medio-alte;

          e) rapporti internazionali finalizzati alla realizzazione di attività di studio, di ricerca e di collaborazione con analoghe realtà estere;

          f) centri di assistenza e di formazione per le categorie dei quadri e dei vicedirigenti italiani che prestano la loro attività all'estero, per l'internazionalizzazione della produzione italiana dei beni e dei servizi nonché per altre attività di interesse dello Stato italiano.

Art. 3.

      1. Al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari correnti e ordinari di cui all'articolo 2, comma 1, le organizzazioni sindacali interessate devono corredare le relative richieste della rendicontazione delle spese sostenute e dei rispettivi documenti giustificativi. Il rimborso è effettuato con cadenza annuale e copre totalmente le spese sostenute.
      2. Al fine di ottenere il rimborso degli oneri finanziari straordinari di cui all'articolo 2, comma 2, le organizzazioni sindacali interessate sono tenute a rendicontare e documentare le relative attività. Il rimborso non può, comunque, superare l'80 per cento delle spese sostenute.

Art. 4.

      1. I lavoratori appartenenti alle professionalità medio-alte sono autorizzati a cedere alle organizzazioni sindacali di appartenenza i crediti maturati nei confronti del datore di lavoro nei limiti delle rispettive

 

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quote associative e degli eventuali ulteriori contributi pattuiti con le medesime organizzazioni. Tali crediti sono considerati impignorabili.

Art. 5.

      1. Le organizzazioni sindacali delle professionalità medio-alte destinatarie degli interventi previsti dalla presente legge sono tenute a depositare i rispettivi rendiconti di gestione dei finanziamenti pubblici presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.